Detrazione fiscale del 50%
per spese sostenute fino al 31 dicembre 2018
Requisiti generali che l’immobile oggetto d’intervento deve
possedere per poter usufruire delle detrazioni
alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”,
ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso
deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi
deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito
dalla nostra faq n° 24)
in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta
ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma
ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata
Requisiti tecnici specifici dell’intervento
l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di
elementi già esistenti (e non come nuova installazione)
deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani
non riscaldati
deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore
o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del
D.M. 26 gennaio 2010.
Altre opere agevolabili
Assicurate le condizioni su esposte:
scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi
elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a
quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione
della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi
oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non
superi il valore limite di cui sopra.
Documentazione necessaria
Documentazione da conservare a cura del cliente:
l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto,
geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve
essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla
documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le
modalità indicate nella nostra faq n°25) e asseverato che tale valore
rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26
gennaio 2010
in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti
il rispetto dei medesimi requisiti
Inoltre:
- un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi
infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo,
utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per i
tecnici” del nostro sito), che può essere riportato
- all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già
parlato), in una zona a campo libero
- in un’autocertificazione del produttore
- nell’asseverazione
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può
essere:
sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla
conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi
dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005)
esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli
edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1,
della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni
competenti)
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti di tipo “amministrativo”:
fatture relative alle spese sostenute
ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento
obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente
come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della
fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del
beneficiario del bonifico
ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA(codice CPID), che costituisce
garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio
postale, ricevuta della raccomandata postale
Di tipo “tecnico”
- schede tecniche
- originali inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente)
- nel caso di interventi che non interessano singole unità immobiliari, dal 4
agosto 2013, l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Per
ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n°39
Documentazione da trasmettere all’ENEA:
esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono
terminati i lavori (per il 2017: http://finanziaria2017.enea.it)), entro i 90
giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel
caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la
sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità. (La richiesta di
detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora
sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le
procedure in essa riportate):
- solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia
univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste
in:
- Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal
singolo utente
- in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che
riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:
- Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico
abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”
- Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto
edifici”)
- documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso
l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle
Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
Fonte ufficiale: ENEA
efficienzaenergetica.acs.enea.it
Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2018
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